Art. 4.
(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali e autorizzazione per la raccolta spontanea).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere:

          a) l'istituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione:

              1) sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi

 

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di coltura ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220;

              2) sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

          b) iniziative volte a incentivare la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, adeguando gli interventi alle peculiarità dei terreni, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni e dalle province autonome stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano i contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati per:

              1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti erboristici;

              2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque specie e delle loro parti.

      2. La coltivazione di piante officinali è libera nel territorio nazionale, è assimilata a qualunque attività agricola e deve essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e secondo il codice di buona pratica agricola, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali e aromatiche adottate a livello europeo. L'azienda coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di qualunque altra azienda agricola, le operazioni di prima trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione, l'imballo e la distillazione, che si rendano necessarie per

 

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la realizzazione di prodotti erboristici commerciabili all'ingrosso.
      3. La raccolta delle piante officinali spontanee da utilizzare per uso erboristico è subordinata al rilascio della specifica autorizzazione da parte della competente autorità sanitaria provinciale. Tale autorizzazione è personale, può riguardare solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed è suscettibile di controllo da parte degli organi a ciò abilitati.